Art. 24.
(Capacità ridotta. Finalità del trattamento e regime sanzionatorio).

      1. In materia di finalità del trattamento e di regime sanzionatorio in caso di capacità ridotta, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le pene siano diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi, per infermità, gravi disturbi della personalità, cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti o psicotrope, nel momento in cui abbia commesso il fatto fosse in condizioni tali da ridurre grandemente la sua capacità di intendere o di volere, anche quando il reato sia commesso da un soggetto sotto l'influenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope;

          b) prevedere che il giudice determini la pena in vista del superamento delle condizioni che abbiano ridotto la capacità dell'agente, in particolare prevedendo, se possibile e accettato, un trattamento terapeutico o riabilitativo;

          c) prevedere che il giudice, in luogo delle pene detentive fino a tre anni, possa applicare misure sostitutive di carattere terapeutico o riabilitativo con il consenso del condannato e che, nel caso di esito positivo del trattamento, il residuo di pena da espiare si estingua;

          d) prevedere che qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia possibile, la sospensione condizionale in caso di condanna applicata a un soggetto in stato di capacità ridotta sia subordinata all'accettazione, da parte dello stesso, di un programma di trattamento in libertà, ritenuto idoneo al conseguimento della finalità di cui alla lettera b);

          e) prevedere che qualora il trattamento terapeutico o riabilitativo di cui alla lettera b) abbia avuto esito positivo, il giudice possa disporre la sospensione condizionata di pena residua anche anticipatamente,

 

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sempre che il condannato abbia espiato almeno metà della pena;

          f) prevedere che il giudice possa condannare con rinuncia alla pena, per la tenuità del fatto e per il venire meno delle condizioni di ridotta capacità che lo abbiano determinato, salvo che permangano esigenze di prevenzione;

          g) prevedere che le disposizioni di cui al presente articolo non si applichino quando l'agente si sia messo in condizioni di ridotta capacità al fine di commettere un reato o di predisporsi una scusa.